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Il gestore di fatto di una cooperativa non può essere qualificato suo socio occulto al 100%.

Avv. Gennaro Nunziato

Accertamento

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza n.8190/21 depositata il 17.11.2021, e di recente con altra sentenza (la n.960/2022), esclude che il gestore di fatto di una società cooperativa possa essere qualificato suo socio occulto al 100% e di conseguenza essere tassato sui maggiori utili accertati in capo alla società partecipata. In accoglimento della tesi del contribuente, la CTR campana annulla la pretesa impositiva perché, prescindendo dall’indagine nel merito circa l’effettivo ruolo del contribuente, le società cooperative richiedono un numero minimo legale di soci per la loro costituzione, escludendosi così la configurazione uninominale.

Sulla base di indagini complesse svolte dalla GdF, l’Agenzia contesta a Tizio la qualifica amministratore di fatto e socio occulto al 100%. Il ricorso in primo grado è respinto, perché la CTP, accertata la figura di gestore/amministratore di fatto della cooperativa, qualifica Tizio anche socio occulto al 100%. Il contribuente propone appello e chiarisce che l'elemento dirimente della controversia è accertare la qualità di socio unico di cooperativa, ferma anche la possibilità che egli ne sia stato amministratore di fatto. Osserva che nel PVC i verificatori non lo qualificano come socio e evidenzia che la tesi del socio unico (al 100%) è inconciliabile con la natura della società cooperativa. Infatti, l’art. 2522 c.c., primo e secondo comma, dispone che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove o tre allorquando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata. Per essere sostenibile, la tesi dell’Agenzia presupporrebbe la fittizietà della società partecipata, sì da considerarla “società schermo”, oppure una interposizione, dove quest’ultima sarebbe il soggetto interposto, e Tizio quello interponente, il titolare effettivo del reddito. La GdF e l'Agenzia, però, non contestano questa fattispecie; anzi, si ha conferma della effettività della società dalla circostanza che l’Agenzia emette rettifica nei confronti della stessa con la quale accerta i maggiori utili presunti come distribuiti a Tizio – in forza del principio della ristretta base sociale – e presupposto della controversia la cui decisione è in commento. Nel merito, Tizio dimostra che la compagine sociale è composta da 53 soci, senza che egli risulti presente, e queste risultanze sono state controllate ed accertate regolari dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito della sua attività di verifica del perseguimento delle finalità mutualistiche da parte delle cooperative soggette alla relativa vigilanza.

In definitiva, i giudici campani decidono che “…. Per quanto concerne poi l’attribuzione al … della qualifica di socio della …. Con una quota del 100%, va rilevato che il carattere di società cooperativa della stessa – confermata dalle risultanze dei controlli del Ministero - non risulta oggetto di contestazione né da parte della GdF né da parte dell’Agenzia, la quale in ordine alla eccezione dell’appellante sulla incompatibilità della qualifica attribuita con la natura mutualistica della società nulla obietta.”.

Avv. Gennaro Nunziato

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