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Tracciamento degli oli lubrificanti in Italia: il sistema LUB delle Dogane

Avv. Gabriele Damascelli

Iva e Dogane

Il sistema informatizzato LUB delle Dogane per il tracciamento della circolazione degli oli lubrificanti nel territorio nazionale. La circolazione degli oli lubrificanti di provenienza UE secondo il nuovo art. 7 bis del TUA ai fini anti elusivi.

Al fine di limitare le numerosi frodi nel settore dei carburanti e di contrastare l’uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti che, di provenienza UE, vengono illecitamente impiegati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento previa loro miscelazione con altri prodotti energetici, è stato introdotto nel TUA (Testo Unico Accise) d.lgs. n. 504/1995, a partire dal 1° ottobre scorso, il nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti (art. 7-bis) per la loro circolazione nel territorio nazionale nei casi in cui questi provengano da un altro Stato membro e siano destinati all’immissione in consumo nel territorio nazionale ovvero transitino sul medesimo per essere immessi in consumo altrove. Sono qualificati lubrificanti (oli e grassi), quei prodotti destinati alla lubrificazione meccanica che hanno il fine di ridurre l’attrito tra parti meccaniche.

La normativa introdotta dall'articolo 7-bis

Il sistema di tracciabilità e le procedure applicative sono previste dall’art. 7 bis del TUA e dal DM 22.4.2020 che contiene le modalità di attuazione della norma. L’art. 7 bis dispone che la circolazione nel territorio nazionale degli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99, nella fase antecedente all'immissione in consumo, avvenga previa emissione di un Codice amministrativo di riscontro (C.A.R.), emesso dal sistema informatizzato dell’Agenzia delle Dogane ed annotato sulla prescritta documentazione di trasporto.

Cos'è il C.A.R (Codice amministrativo di riscontro)

Il CAR è richiesto telematicamente all’Agenzia delle Dogane non prima delle 48 ore precedenti l’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa: a) per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’UE e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo; b) per i prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’UE e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi.

Nella richiesta di emissione del CAR vanno indicati i dati identificativi del mittente (il soggetto operante in un altro Stato membro dell’UE che introduce i prodotti lubrificanti nel territorio dello Stato) e dei soggetti autorizzati (i soggetti, in possesso della licenza fiscale rilasciata ai sensi dell’art. 61 c. 1 lett. d) del TUA, che intendono ricevere nel territorio nazionale prodotti lubrificanti provenienti da altri Paesi dell’UE), i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi utilizzati per il loro trasferimento, l’itinerario che il veicolo seguirà nel territorio nazionale, nonché, per le ipotesi in cui i beni non siano destinati all’immissione in consumo in Italia, il luogo in cui i prodotti lasceranno il medesimo territorio e l’Ufficio delle Dogane di uscita.

Come va compilato il C.A.R

La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti scortati dal CAR è appurata con la comunicazione telematica all’Agenzia delle Dogane dell’avvenuta presa in carico dei prodotti entro le 24 ore successive alla stessa presso il deposito di destinazione. I soggetti mittenti ed i soggetti autorizzati che intendono, rispettivamente, introdurre nel territorio nazionale e ricevere nello stesso territorio prodotti lubrificanti, devono chiedere preventivamente di essere registrati utilizzando l’apposita procedura telematica dell’ADM denominata LUB.

Il soggetto mittente indica nella richiesta telematica la denominazione, la sede e la partita IVA dell’impresa, i dati identificativi del legale rappresentante e l’ubicazione di eventuali propri depositi di prodotti lubrificanti nonché l’indirizzo pec presso il quale il medesimo soggetto chiede di ricevere ogni comunicazione. Il soggetto autorizzato indica nella richiesta il codice della licenza fiscale in suo possesso rilasciata dall’ADM nonché l’indirizzo della propria casella di PEC già comunicata all’ADM.

Ricevuta la richiesta telematica e verificata la completezza e la regolarità degli elementi richiesti, l’ADM, qualora ne ricorrano le condizioni, rilascia al soggetto mittente e al soggetto autorizzato un identificativo univoco (IU) avente validità annuale, trasmesso, unitamente ad un codice operativo, al soggetto mittente per via telematica e al soggetto autorizzato tramite la PEC. I soggetti in possesso dell’IU comunicano all’ADM ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella richiesta telematica entro 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

Quando termina la necessità del C.A.R

Il CAR scorta i prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell’UE, dal luogo di introduzione degli stessi nel territorio nazionale: a) fino all’impianto del soggetto autorizzato che riceve i medesimi prodotti; b) fino all’Ufficio delle Dogane presso il quale sono espletate le formalità per l’esportazione dei medesimi prodotti lubrificanti; c) fino all’Ufficio delle dogane competente in relazione al luogo in cui i prodotti lubrificanti, destinati ad un altro Stato membro dell’Unione europea, lasciano il territorio dello Stato.

La procedura telematica per la richiesta del CAR è completata non prima delle 48 ore precedenti l’introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa; ciascuna richiesta di CAR si riferisce ad una singola operazione di trasferimento di prodotti lubrificanti effettuata con un singolo veicolo, munito di un eventuale rimorchio.

Nel caso in cui con un unico veicolo, munito di un eventuale rimorchio, siano spedite più partite di prodotti lubrificanti che devono essere ricevute da soggetti diversi, è emesso un CAR per ciascuna delle medesime partite movimentate. Il CAR è annotato, prima dell’introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, sul documento di trasporto relativo alla movimentazione degli stessi.

Per la movimentazione di prodotti lubrificanti da immettere in consumo in Italia, il CAR è richiesto mediante l’applicativo LUB dal soggetto autorizzato che deve ricevere i medesimi prodotti, il quale deve indicare: a) l’IU del soggetto mittente dei prodotti lubrificanti; b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti che intende ricevere, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati; c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti; d) l’ubicazione dell’impianto, relativo alla licenza di esercizio, cui si riferisce l’IU presso il quale intende ricevere i prodotti.

La procedura telematica finalizzata all’emissione del CAR è integrata dal soggetto mittente, il quale, accedendo con il proprio IU e con il proprio codice operativo all’applicativo LUB, verifica l’esattezza dei dati indicati dal soggetto autorizzato e completa la richiesta indicando: a) il luogo da cui i prodotti lubrificanti saranno introdotti nel territorio nazionale; b) la data e l’ora previste per l’introduzione; c) il tipo e la targa del veicolo e dell’eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il trasferimento dei prodotti lubrificanti; d) l’itinerario che il veicolo con l’eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale; e) la denominazione e la partita IVA dell’eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati, per il proseguimento della movimentazione nel territorio nazionale, i prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere; f) la durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale. Correttamente conclusa la procedura telematica, l’applicativo LUB emette il CAR relativo alla movimentazione dei prodotti lubrificanti che il soggetto autorizzato intende ricevere; il medesimo CAR ha validità di 48 ore decorrenti dall’ora prevista per l’introduzione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale.

La circolazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale avviene con la scorta della copia stampata del predetto documento; in alternativa, il medesimo documento deve essere visualizzabile durante il trasporto mediante idoneo dispositivo elettronico. Per la movimentazione dei prodotti lubrificanti che non devono essere immessi in consumo in Italia, il CAR è richiesto dal soggetto mittente dei prodotti stessi mediante l’applicativo LUB, il quale accede con il proprio IU e con il proprio codice operativo all’applicativo LUB, indicando: a) i dati identificativi del destinatario dei prodotti lubrificanti e la partita IVA del destinatario; b) i quantitativi dei prodotti lubrificanti spediti, indicando se si tratta di prodotti sfusi o condizionati; c) i codici di nomenclatura combinata relativi ai prodotti; d) il luogo da cui i prodotti saranno introdotti nel territorio nazionale, la targa del veicolo e dell’eventuale rimorchio che saranno utilizzati per il loro trasferimento; e) la data e l’ora previste per l’introduzione; f) l’itinerario che il veicolo con l’eventuale rimorchio seguirà nel territorio nazionale; g) l’Ufficio delle dogane di esportazione ovvero l’Ufficio delle dogane di uscita, nelle ipotesi di prodotti non immessi in consumo in Italia; h) la denominazione e la partita IVA dell’eventuale operatore della logistica al quale saranno consegnati per la circolazione sul territorio nazionale i prodotti lubrificanti; i) durata prevista per il trasporto nel territorio nazionale.

Circolazione di prodotti lubrificanti via ferrovia

Se la circolazione dei prodotti lubrificanti avviene anche con l’utilizzo della rete ferroviaria nazionale, il soggetto mittente o il soggetto autorizzato per le movimentazioni, provvede ad indicare, ai fini dell’emissione del relativo CAR, oltre alla targa del veicolo e dell’eventuale rimorchio, qualora utilizzati per una parte della movimentazione dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, anche l’identificativo del container o del tank-container adoperato per il trasporto.

La copia stampata del CAR o la visualizzazione del medesimo mediante idoneo dispositivo elettronico, è esibita, su richiesta, agli organi di controllo. Se non deve più aver luogo la circolazione, nel territorio nazionale, dei prodotti lubrificanti, il CAR emesso può essere annullato prima della data e dell’ora previste per l’introduzione degli stessi prodotti nel medesimo territorio nazionale.

Conclusione della "scorta" in caso di consegna

Nei casi di prodotti lubrificanti oggetto di immissione in consumo in Italia, la circolazione nel territorio nazionale dei medesimi si intende regolarmente conclusa con l’inserimento, nell’applicativo LUB, della nota di avvenuta presa in carico dei prodotti lubrificanti da parte del soggetto autorizzato a riceverli e con la successiva validazione della stessa nota da parte dell’applicativo LUB.

Tale nota è inviata entro le 24 ore successive alla presa in carico dei prodotti lubrificanti nelle scritture contabili del deposito del predetto soggetto autorizzato e riporta l’ubicazione del medesimo deposito, i quantitativi di prodotti lubrificanti effettivamente ricevuti e i relativi codici di nomenclatura combinata.

In caso di mancata consegna dei prodotti lubrificanti ovvero in caso di mancata accettazione, in tutto o in parte, dei prodotti lubrificanti recapitati, il soggetto autorizzato segnala, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dall’emissione del CAR, il mancato buon esito del trasferimento mediante l’applicativo LUB.

Nei casi di prodotti lubrificanti che non sono oggetto di immissione in consumo in Italia, la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti lubrificanti si conclude con la presentazione dei medesimi rispettivamente presso l’Ufficio delle dogane di esportazione ovvero di uscita dal territorio nazionale; il predetto Ufficio provvede all’appuramento del medesimo CAR.

Quando non è richisto il C.A.R

Il CAR non è richiesto per la circolazione nel territorio nazionale: a) di prodotti lubrificanti, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, che siano contenuti nei motori dei veicoli ai fini della loro trazione, in dispositivi, in macchinari o in altre attrezzature; b) delle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403 qualora le stesse siano trasportate in contenitori di capacità inferiore o pari a 20 litri; c) dei prodotti di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del TUA, qualora confezionati in contenitori aventi capacità inferiore o pari a 210 litri.

  1. Il CAR non è altresì richiesto per le movimentazioni dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale che avvengano a mezzo oleodotto. Al fine dello stoccaggio dei prodotti lubrificanti, si distingue tra: Depostiti di stoccaggio ad uso privato/industriale nelle tre ipotesi di quantità inferiore a 10 metri cubi (nessun adempimento accise), tra 10 e 25 metri cubi (occorre il codice ditta e la contabilizzazione sul registro di carico/scarico) e superiore a 25 metri cubi (occorre autorizzazione regionale, collaudo, denuncia alle Dogane, licenza fiscale, registro c/s vidimato dall’U.D.).

Punti di rivendita dei prodotti per cui si distingue tra stoccaggio inferiore a 500 kg (nessun adempimento accise e nessuna denuncia all’U.D. ma occorre il certificato dei vigili del fuoco, la licenza di vendita e l’iscrizione alla Camera di commercio) e stoccaggio superiore a 500 kg e fino a 3000 kg (occorre la denuncia all’U.D., la licenza di esercizio ed il registro di c/s vidimato, la licenza fiscale ed il codice ditta da parte delle Dogane).

Obblighi fiscali in merito al trasporto di prodotti lubrificanti

Riguardo gli obblighi fiscali si rammenta che i destinatari dei prodotti lubrificanti di provenienza UE devono denunciare e liquidare l’imposta con dichiarazioni mensili, versare la medesima (art. 61 lett. e) TUA), annotare la movimentazione su apposito registro, produrre gli elenchi Intrastat e versare il contributo a favore del CONOU.

I prodotti lubrificanti oltre che all’imposta di consumo nella misura di € 787,81 per mille kg (oli) e di € 30,99 per mille kg (bitumi di petrolio), sono anche soggetti all’applicazione del contributo obbligatorio del CONOU (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati), disciplinato dal d.lgs. 95/1992 e dal DM 17.2.1993, e dovuto, dall’1.1.2020, nella misura di € 120 per tonnellata.

Avv. Gabriele Damascelli Dicembre 2020

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