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Una legislazione fiscale in controtendenza rispetto alle scelte dell'avvocatura

Avv. Daniele Vitello

Ordinamento tributario, riforme e professione

Tutti concordiamo sulla necessità di riformare un sistema fiscale che ha raggiunto un elevato grado di complessità e farraginosità, con livelli di imposizione fiscale non più sostenibili per i liberi professionisti, aggravato da numerosi incombenti formali e, più recentemente, dal generale impoverimento economico dovuto alla crisi pandemica.

L'esigenza avvertita è quella di una riforma sistemica frutto non di una chirurgia legislativa dettata dalla perenne esigenza di rimpinguare le casse erariali, ma di un ragionato sistema fiscale, durevole nel tempo, che consenta una consapevole scelta e pianificazione fiscale al professionista contribuente.

Codificare è il verbo da sempre attuale in ambito fiscale: abbandonare il metodo casistico e gli interventi frammentari, in favore di una codificazione che garantisca certezza, chiarezza, conoscibilità, attraverso la stabilità e la permanenza della norma fiscale.

Tuttavia, emerge la necessità di uno sforzo ulteriore. L'esigenza di sistematicità non deve valere solo all'interno del sistema fiscale, come se lo stesso fosse un'isola indipendente dal tessuto sociale ed economico, ma deve essere connessa e in armonia con l'intero sistema, garantendo i principi basilari di equità fiscale e della libera concorrenza ed evitando di essere in contraddizione ed in controtendenza con altre disposizioni normative.

L'avvocatura istituzionale ha, nell'ultimo decennio, perseguito almeno 3 precisi, ambiziosi e specifici indirizzi, caldeggiando interventi legislativi in tale senso: formazione, specializzazione ed aggregazione professionale.

In realtà, si tratta di tre indirizzi interconnessi, in quanto la formazione e la specializzazione accrescono le specifiche competenze dell'avvocato in un determinato e specifico settore del diritto garantendo la massima competenza e professionalità, ma allo stesso tempo comportano l'esigenza di aggregazione in studi più strutturati, in grado di offrire la massima qualità della prestazione.

Tre indirizzi in linea con il medesimo disegno di ristrutturazione dell'avvocatura che consenta il passaggio da un sistema tradizionale, legato alla figura del mono avvocato, tuttologo, ad un sistema più moderno ed al passo coi tempi.

Il legislatore, consapevole dell'esigenza di ammodernamento del sistema giustizia, ha regolamentato le associazioni tra professionisti e le società tra professionisti. Dicembre del 2020 ha, poi, visto definirsi la tanto attesa disciplina sulle specializzazioni dell'avvocatura.

Le scelte fiscali non rispecchiano l'evoluzione della professione

In questo contesto, nel tentativo di allineamento con le novità nascenti dalla globalizzazione e dalle disposizioni comunitarie, oltre che dall'avvertita esigenza di aggregazione dipendente dalla formazione e dalla specializzazione, le scelte fiscali appaiono dissociate, inspiegabilmente in controtendenza, rispetto alle altre scelte legislative. Nel momento di occuparsi della materia fiscale, il legislatore pare affetto da disturbo cognitivo borderline, mostrando una marcata impulsività e una evidente difficoltà ad organizzare in modo coerente i propri pensieri.

Da un lato, il legislatore incentiva e stimola la formazione professionale e la specializzazione, dall'altro pone un limite di deducibilità alle spese affrontate per la formazione. Si dirà che il tetto di deducibilità è comunque alto. Ma il fatto stesso che ci sia un tetto alla deducibilità delle spese per la formazione è già una contraddizione. La formazione forense e la specializzazione dell'avvocato sono un valore per il sistema giustizia e per la collettività, non per il singolo, per cui tale valore non deve dipendere dalle capacità finanziarie dell'avvocato, e non può trasformarsi in indice di capacità contributiva. L'avvocato formato e specializzato è un valore, una risorsa, un investimento sociale, una garanzia per il diritto di difesa del cittadino. Un sistema fiscale che fissi un tetto ad un valore sociale è una contraddizione, per cui deve necessariamente garantirsi la deduzione di ogni spesa per la formazione, non fosse altro per coerenza.

La tassazione incoerente

Da un lato, il legislatore ha posto le fondamenta normative per le aggregazioni professionali, associazioni tra professionisti e società tra professionisti. Il MISE, con il parere n. 23331/2020 del 28 gennaio 2020, ha spiegato che dopo la legge n. 81 del 2018 (articolo 12 comma 3) è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire contratti di reti di esercenti la professione.

Dall'altro il legislatore fiscale, anziché disciplinare ed incentivare le nuove figure di aggregazione professionale decisive per l'ammodernamento dell'avvocatura, ha previsto un regime forfettario ordinario per i professionisti con compensi non superiori ad €. 65.000,00.

Il nuovo regime forfettario, se di indubbio vantaggio per le persone fisiche singole, va a discapito delle società tra professionisti, finendo per scoraggiare ogni forma di aggregazione e associazione professionale, alle quali per beneficiare degli indubbi vantaggi del nuovo modello di tassazione, “conviene” disgregarsi ed esercitare la professione in forma individuale. Se poi si consideri che l'IRAP grava sull'organizzazione-aggregazione, la concorrenza con gli studi associati diventa ancora più significativa.

La disgregazione, apparentemente facile a dirsi, aumenta il rischio di litigiosità sotto più profili, certamente civilistico, ma anche possibili conseguenze fiscalmente rilevanti, anche per interposizione fittizia, e quindi penal-tributarie.

Viene meno il principio di libera concorrenza

Si aggiunga che il nuovo modello di tassazione forfettaria stride con i principi basilari di equità fiscale e della libera concorrenza. Il regime fiscale forfettario non è un regime agevolato e limitato per chi ha appena intrapreso la professione, ma è un regime ordinario valevole anche per gli avvocati con più anni di iscrizione all'albo, e determina una disparità di trattamento, in termini di aliquota IRPEF, di deduzione forfettaria per costi del 22% e di adempimenti contabili, con alterazione della concorrenza.
I detentori di partita IVA forfettaria non sono tenuti ad imporre l'IVA sulle prestazioni rese al proprio committente, che tra l'altro non è sostituto d'imposta, allettando, a parità di prestazione, i clienti non titolari di partita IVA e le PPAA, ed inquinando alla radice il concetto di libera concorrenza tra esercenti la medesima professione.

Navigare nella medesima direzione non vuol dire certamente eliminare il vantaggio fiscale del forfettario, ma vuol dire rivedere l'imposizione degli studi aggregati e degli avvocati non forfettari, garantendo equità fiscale e libera concorrenza.

La direttiva europea 2006/112 prevede la possibilità di applicare un'IVA ridotta per alcune prestazioni di servizi ritenute di particolare valore sociale, quale è indubbiamente quella dell'avvocato per le sue funzioni di garanzia dei diritti. Non sarebbe insensato pensare ad un regime IVA agevolato – oltre che rivedere la limitata detraibilità dell'IVA e deducibilità dei costi sugli acquisti essenziali dell'avvocato (quali quelli riguardanti l'autovettura, mezzo strumentale essenziale per l'esercizio) - la quale eliderebbe il gap con i colleghi aderenti al regime forfettario, almeno in termini di concorrenza fiscale.

Anche la deducibilità delle spese sostenute per l’assistenza processuale, potrebbe essere un ottimo ausilio. Evoluzione dell'avvocatura e fiscalità dell'avvocato, pertanto, sono un necessario connubio sui quali bisogna intervenire con lucidità e coerenza, organizzando in modo armonico i pensieri del legislatore, per superare la sindrome borderline legata alla disorganicità cui conduce il pensiero fiscale isolatamente considerato.

L'impegno della nostra categoria, se intende proseguire il percorso di ammodernamento dell’avvocatura, deve necessariamente proiettarsi specularmente in una revisione della fiscalità dell'avvocato, per far evolvere e rendere più solido e gratificante, un mestiere bello ma complicato.

Avv.Daniele Vitello Avvocato Tributarista Cassazionista, Presidente CAT Agrigento

Riflessioni a margine del convegno su “La fiscalità dell'avvocato” tenutosi ad Agrigento il 28 gennaio 2021

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