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L’avviso di accertamento deve essere emesso e non solo notificato dopo 60 giorni dalla notifica del PVC

Avv. Alberto Renda

Giurisprudenza Corte di Cassazione​

L’avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario dell’ufficio, anteriormente al decorso di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, è nullo anche se la notifica dell’atto impositivo è stata effettuata nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

Questo principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 33285, depositata l’11 novembre 2021.

Secondo i giudici di legittimità, la norma dello Statuto tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora in fieri, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato.

Non è quindi possibile per l’Ufficio opporre il rispetto del termine posto a tutela del contraddittorio qualora la sola notifica dell’atto sia successiva al decorso dei sessanta giorni, atteso che, a prescindere dalla condotta del contribuente, che abbia presentato o meno osservazioni rispetto alle conclusioni del processo verbale, la nullità dell’atto discende dalla sottoscrizione del provvedimento impositivo, in data anteriore al decorso del termine dilatorio.

Merita attenzione l’ulteriore principio evincibile dalla lettura della motivazione della sentenza, secondo il quale, laddove il legislatore abbia espressamente previsto che l’avviso di accertamento non possa essere emesso in assenza di un previo confronto tra amministrazione finanziaria e contribuente, non è necessaria la prova di resistenza e l’effetto della nullità dell’atto concerne sia i tributi armonizzati sia quelli non armonizzati.

A quest’ultimo riguardo la Corte osserva che la norma non prevede alcuna distinzione tra tributi e, quindi, non giustifica un’applicazione differente della disciplina del contraddittorio a seconda del tributo oggetto di accertamento.

In merito alla necessità che il giudice debba valutare gli effetti che eventuali osservazioni del contribuente avrebbero prodotto sulla motivazione dell’atto impositivo, la cd. prova di resistenza, la Cassazione ritiene che nel triplice caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, il legislatore ha operato una valutazione ex ante in merito al rispetto del contraddittorio, attraverso la comminatoria espressa di nullità dell'atto impositivo nel caso di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni, per consentire al contribuente l'interlocuzione con l'Amministrazione finanziaria, a far data dalla conclusione delle operazioni di controllo.

Tale disciplina nazionale, quindi, già a monte ingloba la prova di resistenza. Ne discende che la valutazione ex post del giudice tributario sugli effetti che la partecipazione al contribuente nel corso della fase endoprocedimentale avrebbe comportato qualora fosse stata tutelato il principio del contraddittorio, non deve essere effettuata in tutti quei casi in cui la valutazione del legislatore sulla necessità di un confronto tra le parti sia stata operata ex ante attraverso l’introduzione di disposizioni che introducono la sanzione della nullità dell’atto emesso in spregio delle predette tutele.

Avv. Alberto Renda, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca in diritto tributario delle Società

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