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Estratto di ruolo non impugnabile.

Avv. Daniele Vitello

Processo Tributario

Chissà le parole che Tancredi Falconeri, Principe di Salina, avrebbe usato oggi discutendo con Chevalley di Monterzuolo della proclamata ed epocale riforma della giustizia tributaria, al momento conclusasi con la non impugnabilità dell'estratto di ruolo.

Molte cose sarebbero avvenute, ma tutto sarebbe stato una commedia, una rumorosa romantica commedia con qualche macchia di sangue sulla veste buffonesca. Questo era il paese degli accomodamenti.

Caro Tancredi, in questa occasione una rumorosa commedia sarebbe stata quasi gradita, ed invece quelli che paventavi come sciacalli e iene, sembrano essersi palesati e sfruttando questi eventi eccezionali e un'indolenza ormai diffusa, hanno depredato ulteriormente il contribuente.

Mentre avvocati e magistrati venivano distratti dai progetti di riforma della giustizia tributaria, ponendoli gli uni contro gli altri, per scegliere quale giudice fosse più adatto al giudizio, silenziosamente il giudizio veniva negato.

Silenziosamente, ambiguamente, non veniva modificato il “codice” del processo tributario, ma il “codice” della riscossione.

Non pensare che sia stata una mancanza di coraggio legislativo, ma la precisa volontà di non ingenerare l'idea che la modifica attenga la riforma della giustizia tributaria.

Anzi la sua collocazione sistematica ne amplia la portata oltre i confini della giurisdizione tributaria, rendendo dubbia l’ammissibilità dell’accertamento negativo del credito dinanzi al giudice ordinario.

Nulla conta poi che la finalità palesata sia quella di deflazionare il contenzioso, argomentando che l'impugnazione, tramite l'estratto, del ruolo e della cartella di pagamento avrebbe intasato il sistema giudiziario tributario.

Certamente sarebbe stato più logico adottare questa norma laddove sorgesse il timore che l'agente della riscossione non fosse in grado di difendersi efficacemente o il timore di perdere crediti erariali per l'inefficienza dell'attività di riscossione, ma non mi pare di intuire che sia questo l'obiettivo perseguito.

E dire che la SSUU avevano lucidamente scritto che “una lettura costituzionalmente orientata … impone di ritenere che … la prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima,nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale”.

La modifica, oggi, però, sembra andare oltre, perchè non solo limita la tutela anticipata del contribuente da attività esattive illegittime (per difendersi dalle quale ricorrerà al giudice ordinario oltre quello tributario, ingolfando la giustizia), ma stravolge l'art. 19 c. 3 del D. Lgs. 546/92 e anni di giurisprudenza formatasi sulla norma.

Con una tecnica legislativa discutibile, si vieta anche l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento irregolarmente notificati.

Non resterà che invocare l’intervento della Corte Costituzionale, riutilizzando il suo prezioso e acuto pensiero, quando affermò, quasi adirata (sentenza n. 114 del 31 maggio 2018) che “La pur marcata peculiarità dei crediti tributari…non è però tale da giustificare che…non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori”, o più direttamente l’art. 113 della Costituzione, il quale, 73 anni prima, sospettoso, aveva già precettato che la “tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".

Caro Tancredi, che dirti, se questa è la premessa ho i miei forti dubbi che il nuovo regno abbia molti regali per noi nel bagaglio.

Avv. Daniele Vitello, Avvocato Tributarista Cassazionista, Presidente Cat Agrigento

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