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Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. 28 gennaio 2020, n. 1862.

Avv. Alberto Renda

Imposte dirette

Corte di Cassazione, Sez. trib., ord. 28 gennaio 2020, n. 1862.

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore di fatto o di diritto, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

La modifica, per effetto dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione, è riferibile a qualsiasi errore, anche se non rilevabile direttamente dalla stessa dichiarazione.

Un’interpretazione difforme darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito, incompatibile con i principi costituzionali della capacità (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione conferma l’orientamento già più volte espresso dai supremi giudici in merito alla possibilità per il contribuente di rettificare a proprio favore la dichiarazione, facendo valere qualsiasi errore, di fatto o di diritto, al fine di contestare, nel corso dell’iter processuale, la legittimità di un atto di accertamento.

Nella fattispecie sulla quale sono stati chiamati a pronunciarsi i giudici di legittimità l’atto in contestazione concerneva un’iscrizione a ruolo, derivante da una liquidazione della dichiarazione dei redditi, ex art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, ma l’errore fatto valere nel corso del giudizio riguardava non il periodo d’imposta cui si riferiva l’atto esecutivo, bensì un periodo precedente per il quale erano decorsi i termini decadenziali per l’esercizio dell’attività accertativa ed i cui effetti si riverberavano nell’atto impugnato.

Il rinvio operato dalla Cassazione al principio di capacità contributiva risulta strumentale sia per ribadire la necessità di superare i termini decadenziali dell’accertamento, con la finalità di consentire al contribuente di far valere in giudizio i propri errori, incidenti sulla corretta determinazione del tributo dovuto, sia, al contempo, per affermare che anche i limiti temporali, ai quali è soggetta per espressa previsione normativa l’emendabilità della dichiarazione, non sono vincolanti nell’ottica della correzione dell’errore.

Avv. Alberto Renda – Avvocato Cassazionista – Dottore di ricerca in diritto tributario delle Società – Docente a contratto di Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Teramo - socio CAT Abruzzo.

05.05.2021

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