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Compatibilità della norma domestica a quella UE in tema di accise su energia elettrica

Avv. Gabriele Damascelli

Energia e Tassazione delle Fonti Energetiche​

Compatibilità della norma domestica a quella UE in tema assoggettamento ad accise, a fini ambientali, dei prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica. Esclusa l’esenzione da accisa per finalità di tutela ambientale.

Con sentenza n. 15135 del 16 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha confermato la compatibilità della disposizione interna, in tema di tassazione dei prodotti energetici di cui al comma 1 dell’art. 21 del d.lgs 504/1995 del TUA (Testo unico accise), al disposto del par. 1 art. 14 della Direttiva UE 2003/96 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, nella misura in cui, a fronte sia della deroga unionale che consente agli Stati membri l’esenzione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per produrre elettricità nonché dell'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa, sia della facoltà concessa ai primi di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, il legislatore domestico ha deciso di tassare i prodotti energetici su indicati per finalità di tutela ambientale.

In particolare, ai sensi dell’art. 21, comma 9, del TUA, “I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l’applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell’allegato I”.

La norma interna, quindi, recepisce la disposizione unionale che concede l’esenzione unitamente alla facoltà di decidere per la tassazione dei medesimi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva su richiamata.

La sentenza della Corte di Cassazione

Nella sentenza in epigrafe la Corte ha rigettato la tesi della ricorrente che criticava la compatibilità della norma interna a quella unionale per via dell’utilizzo, nella norma domestica, di una leva meramente fiscale, non già ambientale, per ricondurre a tassazione i prodotti energetici.

Correttamente i giudici respingono la tesi proposta chiarendo che è proprio la Direttiva a prevedere l’utilizzo di un “mezzo fiscale” (non potrebbe essere diversamente) per giungere ad una tutela di protezione ambientale, proprio per disincentivare l’uso del prodotto inquinante, sostenendo che “…la pretesa che la norma che dispone una tassazione sia una norma non fiscale non tiene conto della specifica scelta dello strumento fiscale da parte della Direttiva, negandone il contenuto pacifico e le finalità”.

A meri fini ricognitivi, per quanto in argomento, si riferisce brevemente che l’energia elettrica (tassata già dal Testo unico dell’energia elettrica del 1924), diventa fiscalmente imponibile al momento della sua fornitura ai consumatori finali (art. 52 del TUA) da parte del soggetto erogatore del servizio che provvede alla fatturazione (art. 53 del TUA) o al momento dell’utilizzo dei suddetti beni da parte del produttore per usi propri.

Casi di esclusione e di esenzione

Il consumo dell’energia elettrica non presuppone sempre l’applicazione dell’aliquota ordinaria, dal momento che la norma interna (art. 52 del TUA) prevede casi di esclusione e di esenzione. Le principali ipotesi riguardano:

  1. l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
  2. l’energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 KW (per gestire le eventuali interruzioni di fornitura di energia acquistata in rete)
  3. l’energia elettrica utilizzata principalmente per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici ed impiegata nei processi mineralogici (es. acciaierie e cementifici)
  4. l’energia elettrica utilizzata per la produzione di elettricità (es. centrali elettriche)

Ai sensi del comma 2 dell’art. 52 del TUA non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW; e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici (v. l’elenco non esaustivo contenuto in Reg. UE n. 3037/90 - Sottosezione DJ “Metallurgia e Fabbricazione di prodotti in metallo”: Siderurgia, Fabbricazione di tubi, Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell’acciaio, Produzione di metalli di base non ferrosi, Fonderie); f) impiegata nei processi mineralogici (v. medesimo Reg. - Sottosezione DI “Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi”: Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro, Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari non destinati all’edilizia, fabbricazione di prodotti ceramici refrattari, Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti, Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia, in terracotta, Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento o gesso, Taglio, modellatura e finitura di pietre ornamentali e per l’edilizia, Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi); g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del TUA è esente da accisa l’energia elettrica: a) utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità; b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni; c) utilizzata per l’impianto e l’esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri; d) impiegata per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano; e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell’accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14.12993 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il caso degli oli vegetali

Un cenno a parte meritano gli oli vegetali “non modificati chimicamente” usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica di cui all’art. 21, comma 1, lett. a) del TUA, i quali sono esenti da accisa in base alla legge 27/12/2019 n. 160, art. 1, comma 631, lettera b), punto 2) che ha inserito l’esenzione nell’Allegato I al TUA (ex punto 11 della tabella A eliminato dalla lett. c) norma da ultimo richiamata). In relazione ai suindicati processi occorre distinguere ulteriormente tra consumi tassati e consumi esclusi da imposizione relativamente all’utilizzo finale dell’energia elettrica.

Altre inclusioni ed esclusioni rispetto alla tassazione

Sono tassati i consumi di energia elettrica relativi all’illuminazione ed al riscaldamento degli ambienti e in generale i consumi relativi ai servizi quali bagni, spogliatoi, centrale termica e idrica, mensa, uffici, officine, laboratori qualità, lavaggi, ambienti per lo stoccaggio, impianti di aspirazione ed abbattimento fumi e polveri e di depurazione delle acque.
Di contro sono esclusi da tassazione i consumi di elettricità utilizzati “direttamente” nel processo produttivo o per un apporto energetico “immediato” al processo ed i consumi “connessi al processo stesso”, quali quelli effettuati per operazioni di preparazione o di pretrattamento funzionali al processo di lavorazione vero e proprio.

Dicembre 2020

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