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Avviso di recupero del credito e possibilità di definizione in adesione

Avv. Alberto Renda, Avv. Piergiorgio Morgano

Giurisprudenza Corte di Cassazione​

L’avviso di recupero del credito di imposta illegittimamente compensato è atto idoneo a manifestare la volontà impositiva dello Stato e, pertanto, deve essere considerato atto impugnabile innanzi le Commissioni Tributarie, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 546 del 1992. Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7436 del 17.03.2021 s’innesta nel solco dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004, con il quale il Legislatore ha disposto expressis verbis che, per procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l’AdE possa emettere un apposito atto di recupero motivato, con le modalità e i termini previsti dal D.P.R. 600/1973.
Deve tuttavia soggiungersi come la Cassazione, con orientamento consolidato, predichi simile impugnabilità anche con riguardo agli avvisi di recupero emessi anteriormente all’entrata in vigore della citata disposizione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4968/2009; Cass. n. 22322/2010; Cass. n. 8033/2011).

Tale orientamento, invero, ben può essere compreso alla luce della funzione principe dell’avviso di recupero del credito d’imposta, che non è tanto quella di informare il destinatario dell’insorgenza del debito tributario, quanto, soprattutto, quello di cristallizzare la pretesa impositiva nei confronti del contribuente, al pari di qualunque avviso di accertamento. La soluzione prospettata, dunque, è conforme a quel filone decisionale che ammette la facoltà di impugnazione di atti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992., a condizione che con gli stessi l’Amministrazione Finanziaria sia in grado di portare a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria.

La ricostruzione della natura degli avvisi di recupero in termini di atti impositivi giustifica, secondo la stessa Corte, la possibilità di definire il procedimento in adesione, atteso che, come statuito con giudizio invero tranchant, “a ciò non è di ostacolo alcuna disposizione” del D. Lgs. 218/1997 (cfr., oltre all’ordinanza in commento, anche Cass. 16761/2017). Sul punto, un notevole rilievo è assunto dalla pronuncia n. 8429/2017, nell’ambito della quale la S.C., prendendo le mosse dalla sostanziale matrice impositiva dell’avviso di recupero, giunge a ritenere che il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato detto avviso, sia ammesso a formulare, prima di procedere alla canonica impugnazione, istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 218 del 1997. Nel qual caso, conformemente al terzo comma del citato art. 6., il termine per l'impugnazione sarà sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa.

Alberto Renda, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca in diritto tributario delle Società, Docente a contratto di Diritto tributario Università di Teramo, Associato CAT Abruzzo

Piergiorgio Morgano, Avvocato del foro di Pescara

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